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Fattura elettronica B2B: cosa sapere se sei un subappaltatore della Pubblica Amministrazione

Scritto da Sirio Informatica | 2 maggio 2018

Dal 1° luglio 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica scatta anche per gli operatori della filiera degli appalti pubblici. Anche i subappaltatori sono quindi coinvolti nell’emissione del documento elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione che prevede l’emissione di fatture elettroniche in formato digitale XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio che permette di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.


Cosa prescrive la legge per i subappaltatori

In particolare l’articolo 77 del DdL di bilancio 2018 prescrive l’utilizzo esclusivo di flussi strutturati di fatturazione per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che partecipano a contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un’Amministrazione Pubblica.

Il cammino verso l’introduzione della fattura elettronica per tutta la filiera ha avuto inizio il 31 marzo 2015 quando, per i fornitori di tutte le Pa, era stato introdotto l’obbligo del documento elettronico. Da luglio 2018 però la normativa includerà l’intera filiera comprendendo quindi le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti e quindi da tutta la filiera delle imprese coinvolte in un appalto. Questo indipendentemente dal valore di contratti e subcontratti.

In pratica si ripresentano i medesimi soggetti interessati dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito dall’articolo 3 della legge 136/2010. Nel caso del subappalto, la fattura elettronica B2B emessa da questi soggetti dovrà riportare gli stessi codici Cup e Cig presenti nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’Amministrazione Pubblica.

L’anticipazione della partenza dell’obbligo si inserisce in un quadro coerente, visto che ricalca quanto stabilito dal Codice degli appalti e dalla direttiva 2014/55/Ue relativa all’e-fattura negli appalti pubblici europei e dal Piano nazionale triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

E’ bene ricordare che in caso di inosservanza dell’obbligo di emissione del documento, l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 prevede una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

Nata con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale (e le frodi dell’Iva in particolare), aumentare la semplificazione tributaria e ridurre gli adempimenti, la fattura elettronica appena introdotta sta già pensando al futuro. Dopo l’avvio del progetto Fattura Pa, per la Pubblica Amministrazione nazionale c’è stata l’approvazione del nuovo formato valido a livello europeo. Per evitare che ogni Paese utilizzi un suo formato, il CEN ha definito un modello di dati semantico, che contiene gli elementi fondamentali del documento, e una lista di sintassi per ognuno dei quali deve essere fornita anche la corrispondenza sintattica con il modello (Core Invoice) che tutte le Pa europee dovranno accettare. Per questo, oltre ad adattare il Sistema di Interscambio, bisognerà procedere alla modifica del formato attualmente utilizzato in Italia nei confronti della Pubblica Amministrazione per allinearsi al documento europeo.